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VADEMECUM SULLE GARANZIE POST- VENDITA

  • La materia delle garanzie post-vendita è disciplinata dal Codice del Consumo, precisamente nella Parte IV, Titolo III, Capo I, agli artt. 128 e ss..
  • Trattandosi di una garanzia legale, è sempre riconosciuta al consumatore e non può essere esclusa o limitata.
  • Il Codice Civile stabilisce, in via generale, all’art. 1490, che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Mentre, però, la garanzia prevista agli artt. 1490 e ss. del Codice Civile può essere derogata contrattualmente, la protezione offerta al consumatore dal Codice del Consumo non può essere in alcun modo ridotta dalla volontà delle parti. Si parla, infatti, di irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore in quanto è da considerarsi nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti, anche in modo indiretto.
  • Il venditore risponde per “qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene” e, pertanto, il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore.
  • Anche nel caso in cui il difetto sia imputabile al produttore, tale garanzia riguarda sempre il rapporto contrattuale in essere tra consumatore e venditore; infatti, il produttore potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo.
  • Ha durata di due anni e tale durata decorre dalla consegna del bene;
  • Per i beni usati, il venditore e il compratore possono accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore, ma, comunque, non inferiore ad un anno;
  • L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in ogni caso nel termine massimo di 26 mesi (24 mesi più 2 mesi dalla scoperta) dalla consegna del bene:
  • Attraverso questo strumento viene consentito al consumatore in primo luogo la riparazione o la sostituzione del bene (c.d. rimedi primari) per ottenere il “ripristino della conformità” senza spese, ovvero, se ciò non è possibile in quanto i due rimedi primari non risultano praticabili, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari).
  • Esiste una gerarchia tra gli strumenti previsti a tutela del consumatore che ha lo scopo di contemperare l’interesse del consumatore a ricevere il bene concordato e l’interesse del venditore a salvaguardare il rapporto contrattuale e, a tal fine, è data la possibilità di ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto soltanto nelle ipotesi previste dalla legge (art. 130 “Diritti del Consumatore” del Codice del Consumo). Resta comunque salva la facoltà da parte del venditore di offrire al consumatore “qualsiasi altro rimedio disponibile” per comporre amichevolmente la controversia, che il consumatore sarà, tuttavia, libero di accettare o meno.
  • E’ ritenuta possibile, in via generale, la reiterazione dei rimedi della riparazione/sostituzione per il periodo di garanzia legale.
  • Nel caso di beni complessi è necessario tuttavia distinguere due differenti ipotesi: 1) Se, durante il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore esperisce il rimedio della riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene; 2) Se, terminato il periodo di vigenza della garanzia legale, il consumatore faccia effettuare una riparazione, con sostituzione, ad esempio, di un pezzo di ricambio, il pezzo sostituito sarà coperto dalla garanzia legale biennale a partire dal momento della consegna o dell'installazione.
  • Al fine di dimostrare la presenza o meno di un difetto del bene alla consegna, l’onere della prova è distribuito tra venditore e consumatore, in base al momento in cui il difetto si presenta. Pertanto, si potranno verificare due diverse situazioni: a) Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data (art. 132, comma 3, Codice del Consumo) e, pertanto, in questo caso spetterà al venditore dimostrare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna; b) Se i difetti si manifestano invece successivamente ai 6 mesi dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna.
  • Alla garanzia legale può essere aggiunta l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore c.d. garanzia convenzionale (art. 133 del Codice del Consumo). Tale ulteriore garanzia ha le seguenti caratteristiche: è cumulativa (in quanto si aggiunge a quella legale; è facoltativa (nel senso che si lascia la facoltà al venditore o produttore di prevederla, ma una volta offerta restano vincolati ad essa secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità); è gratuita per il consumatore secondo quanto previsto dall’art. 128, comma 2, lett. c), del Codice del Consumo che stabilisce quanto segue: “garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari……”; è libera per quanto concerne la durata, l’oggetto e l’estensione territoriale. La garanzia convenzionale, a richiesta del consumatore, deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. L’articolo 133 del Codice del Consumo prevede che la garanzia convenzionale deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. Detta garanzia, inoltre, deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

 

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 maggio 2019 sono state pubblicate la DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali e la DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

La citata direttiva 771, che abrogherà la direttiva 1999/44/CE inerente taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, dovrà essere recepita entro il 1 luglio 2021 e dovrà comunque trovare applicazione dal 1 gennaio 2022.

 

Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia alla seguente sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, che riporta alcune FAQ in materia:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/214-faq/2040876-le-garanzie-post-vendita-domande-frequenti-faq

 

 

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