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Focus Codice del turismo

 

Il cd. Codice del turismo (Allegato 1 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) rappresenta la principale fonte normativa nazionale a tutela del turista, con il quale è stata recepita nell’ordinamento interno la normativa europea in materia.

Il Codice, finalizzato a garantire un’estesa ed effettiva tutela del turista-consumatore, è stato oggetto di importanti interventi di riforma ad opera del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 (in attuazione della direttiva UE 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE ed abroga la direttiva 90/314/CEE) e, da ultimo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27).

 

  • Pacchetti turistici (art. 32)

Il pacchetto turistico rappresenta la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

A seguito della riforma del 2018, la nozione ricomprende anche i contratti on-line, i c.d. pacchetti “su misura” ed i pacchetti “dinamici”.

 

  • Obblighi informativi (artt. 34 e ss.)

L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico sono tenuti a fornire ai viaggiatori, prima della conclusione del contratto, un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i pasti forniti, le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo, la lingua in cui sono prestati i servizi, se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta, il prezzo totale del pacchetto etc.).

Tali informazioni devono essere rese in maniera chiara e precisa, al fine di garantire la conoscibilità da parte del consumatore.

Le informazioni fornite formano parte integrante del contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate, salvo accordo esplicito: per tale ragione, ogni variazione delle informazioni precontrattuali deve essere comunicata prima della conclusione del contratto stesso. In caso contrario, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di eventuali costi aggiuntivi.

 

  • Contratto di pacchetto turistico (art. 36)

Il contratto di pacchetto turistico deve essere formulato con un linguaggio semplice e chiaro ed una copia dello stesso deve essere fornita al viaggiatore su un supporto durevole.

Il contratto deve indicare tutte le informazioni precontrattuali fornite dall’organizzatore e dal venditore, in aggiunta a quelle espressamente previste dallo stesso art. 36 del Codice.

 

  • Modifiche al contratto di pacchetto turistico (artt. 38 e ss.)

Prima dell’inizio dell’esecuzione, il viaggiatore può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio, purché ne dia preavviso entro sette giorni prima dell’inizio del pacchetto. I costi della cessione non possono essere irragionevoli, né eccedere le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico.

Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, che devono essere adeguate e giustificabili.

Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente, previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento ed alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.

Qualora l’aumento di prezzo ecceda l’8 % del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza spese.

L’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo; tuttavia, se l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza dover sostenere alcuna spesa.

In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore ma, qualora il viaggiatore non accetti, l’organizzatore è tenuto a rimborsare senza ritardo (e, in ogni caso, entro quattordici giorni) tutti i pagamenti ricevuti.

 

  • Responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto (artt. 42 e ss.)

L’organizzatore è obbligato a porre rimedio all’eventuale difetto di conformità nell’esecuzione del servizio turistico dedotto in contratto; in mancanza, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate.

Il viaggiatore, inoltre, ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, in aggiunta al risarcimento per qualunque danno subìto. Tali diritti si prescrivono nel termine di due anni decorrente dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Qualora il viaggiatore abbia subìto danni alla persona, ha diritto al risarcimento degli stessi ed il termine di prescrizione è triennale.

 

  • Danno da vacanza rovinata (art. 46)

La violazione grave degli obblighi assunti con il contratto di pacchetto turistico conferisce al viaggiatore, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

 

  • Responsabilità del venditore (artt. 50 e ss.)

Il venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici è soggetto ad una disciplina specifica per la responsabilità da inesatta esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore; egli, inoltre, è considerato responsabile, al pari dell’organizzatore, qualora ometta di fornire al viaggiatore il modulo informativo standard.

Il venditore è altresì responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.

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